Rinviate le scadenze delle imposte da modello Redditi/2017 (solo per titolare di redditi d’impresa!!!)

POSTICIPATO AL 21 AGOSTO 2017 IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER I TITOLARI DI REDDITI D’IMPRESA

Il 20 luglio c.a., alle ore 15:50 il MEF  ha pubblicato il seguete Comunciato Stampa  N° 125 del 20/07/2017 nel quale vengono anticipati contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2017 .

In detto comunicato il MEF informa i contribuenti che le scadenze per il pagamento delle imposte derivanti dal modello REDDITI 2017 (oltre a IRAP/2017) sono state modificate, come di seguito evidenziato:

  • la scadenza naturale del 30/06/2017      ——-rinviata al——–>  20/07/2017;
  • la scadenza in proroga del 31/07/2017   ——-rinviata al——–>  21/08/2017;

MA SOLO PER I POSSESSORI DI REDDITI D’IMPRESA! ED I SOCI A CUI E’ ATTRIBUITO REDDITO D’IMPRESA.

Quanto sopra indicato, é previsto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato il 20/07 c.a. ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

DUBBIO DI CUI ATTENDIAMO CHIARIMENTI DAGLI ORGANI COMPETENTI: 

tenuto conto che

  1. tra le varie quantificazioni, risultanti dal modello REDDITI 2017 (ex Unico) troviamo anche Contributi Previdenziali INPS; Diritti Annuali CCIAA, imposte non legate al reddito d’impresa quali la Cedolare Secca, IVIE, IVAFE;
  2. il Decreto Presidnete del Consiglio di Ministri del 20 luglio 2017 fa menzione unicamente le imposte sui redditi;

ci domandiamo: “quale scadenza?” dovrà essere rispettata, dai titolari di redditi d’impresa, al fine di non incorrere in potenziali sanzioni a fronte dei versametni dei saldi e/o acconti riguardanti:

  • Contributi Previdenziali INPS (non é un’imposta);
  • Diritti Annuali CCIAA (non è un’imposta);
  • IRAP (é un’imposta che non deriva dal modello REDDITI/2017!)
  • IVIE (non è un’imposta sui redditi) ,
  • IVAFE (non é un’imposta sui redditi)

 

NOTA DI COLORE: 

tenuto conto che nel sistema giuridico Italiano, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è un provvedimento avente il contenuto della legge in quanto crea norme giuridiche, ma non la forma della legge perché promulgato da un Organo Amministrativo e non da Organi Legislativi (per esempio il Parlamento!). Detta tipologia di decreti non deve essere presentata al Parlamento per la relativa approvazione, ma presentata per la registrazione presso la Corte dei conti.

Tale registrazione è una condizione necessaria per la sua efficacia, giacché solo dopo di essa può essere pubblicato. La pubblicazione e l’entrata in vigore sono sottoposte alle stesse norme che valgono per la legge ordinaria, cioé, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la successiva entrata in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione; vuole dire che il rinvio della scadenza al 20/07/2017 dovrebbe entrare in vigore, nella migliore delle ipotesi, il 06/08/2017.