Con Circolare 22 luglio 2016, n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all’art. 38 bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito delle novità introdotte dai D.Lgs. n. 156 e 158 datati 24 settembre 2015 e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia.
In particolare, con la Circolare in esame sono stati trattati i seguenti aspetti:
- le richieste di rimborso IVA presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica;
- la sospensione del rimborso ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 472/1997;
- l’applicabilità ai rimborsi IVA del fermo amministrativo di cui all’art. 69, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- i rimborsi IVA senza presentazione di garanzia in presenza di avvisi di accertamento e rettifica;
- i rimborsi IVA chiesti da contribuenti che hanno avviato l’attività da meno di due anni e da soggetti in liquidazione – prestazione di garanzia;
- la sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’IVA di gruppo in caso di franchigia.