Rimborsi IVA ed esonero dalla presentazione della garanzia

Con Circolare 22 luglio 2016, n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all’art. 38 bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito delle novità introdotte dai D.Lgs. n. 156 e 158 datati 24 settembre 2015 e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia.
In particolare, con la Circolare in esame sono stati trattati i seguenti aspetti:

  • le richieste di rimborso IVA presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica;
  • la sospensione del rimborso ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 472/1997;
  • l’applicabilità ai rimborsi IVA del fermo amministrativo di cui all’art. 69, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
  • i rimborsi IVA senza presentazione di garanzia in presenza di avvisi di accertamento e rettifica;
  • i rimborsi IVA chiesti da contribuenti che hanno avviato l’attività da meno di due anni e da soggetti in liquidazione – prestazione di garanzia;
  • la sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’IVA di gruppo in caso di franchigia.