Quale IVA si deve applicare alle somme aventi natura risarcitoria.

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 74 del 13/03/2019, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA di somme corrisposte a titolo risarcitorio.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1), D.P.R. n. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile IVA “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”. Di conseguenza, il soggetto istante che, in esito all’attività di recupero crediti, ha ricevuto dal debitore un importo che comprende oltre al credito originario, gli interessi moratori e le spese per il recupero del credito ha correttamente escluso tali somme dal computo della base imponibile IVA. In tal caso gli importi eccedenti il credito originario hanno natura “risarcitoria” e pertanto sono fuori dalla base imponibile dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.