FATTURE ELETTRONICHE. Le integrazioni sulle fatture soggette a reverse charge.

L’Agenzia delle Entrate, durante, l’incontro del 13/11/2018, con la stampa specializzata  ha fornito diversi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.
In particolare è stato precisato che le integrazioni sulle fatture soggette a reverse charge interno (non intracomunitarie) sono escluse dall’obbligo di trasmissione allo SDI; tuttavia il cessionario/committente può comunque decidere di inviarle per avere una conservazione a norma.
Com’è noto, infatti, sulle fatture soggette a reverse charge interno, il cessionario/committente deve provvedere ad integrare il documento pertanto, con l’introduzione della fatturazione elettronica, si è posto il problema di come il cessionario/committente debba comportarsi.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le operazioni soggette a reverse charge interno verrà emessa regolare fattura elettronica con codice natura “N6” (inversione contabile), successivamente il destinatario, obbligato ad integrare il documento, potrà decidere se inviare o meno la fattura allo SDI.
In alternativa, come indicato dalla Circolare n. 13/2018, il cessionario/committente può conservare unitamente alla fattura XML, un altro file contenente sia i dati dell’integrazione sia gli estremi della fattura.