FATTURAZIONE ELETTRONICA. Operatori Settore Sanitario. Parziale esonero, in sede di emissione, per il 2019.

           

Il 13/12/2018, con l’approvazione di un emendamento al Decreto Fiscale (DL 119/2018), la Commissione Finanze al Senato ha ufficialmente stabilito che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Dlgs 175/2014) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata saranno esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica previsto per il prossimo 2019 (attenzione!!!! limitatamente alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria).

Al fine di determinare il “perimetro di applicazione soggettivo” si evidenzia un elenco “quasi” esaustivo:

  • le strutture sanitarie come Asl, Ao, Irccs, i Policlinici universitari,
  • le farmacie,
  • i presidi di specialistica ambulatoriale,
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • in generale gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

In ogni caso,  si consiglia di applicare la seguente REGOLA: tutti coloro che hanno l’obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria, delle fatture emesse ai privati.

Al fine di determinare il “perimetro di applicazione oggettivo” si evidenzia che l’esonero temporaneo, riguarda unicamente, la emissione di fatture a privati per prestazioni sanitarie.

 

IN CONCLUSIONE

Gli operatori, oggetto dell’esonore parziale (solo alcuni tipi di fatture) e temporaneo (solo per il 2019) , dovranno:

  1. in ogni caso attivarsi per la gestione, dell’intero ciclo di ricezione, delle FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE;
  2. emettere la FATTURA ELETTRONICA ATTIVA, ogni qual volta il soggetto della fattura, per prestazioni sanitarie o spese sanitarie, sia diverso da persona fisica;
  3. emettere la FATTURA ELETTRONICA ATTIVA, ogni qual volta l’oggetto della fattura, sia diverso dalle prestazioni sanitarie o spese sanitarie (Perizia, Cessioni di beni strumentali, Produzione editoriale, ecc);
  4. attivare in ogni caso il meccanismo di pagamento del bollo di tipo “virtuale” poiché potrebbero DOVER EMETTERE FATTURA ELETTRONICA ATTIVA, per prestazioni sanitarie o spese sanitarie, a soggetti diversi da persona fisica .