Comunicazioni dei dati delle fatture emesse/ricevute dal 2017.

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 5 luglio 2017, n. 87, ha risposto ad una serie di quesiti posti da professionisti e associzioni di categoria relativi alla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e art. 21, D.L. n. 78/2010).
Tra i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria viene precisato che:

  • le comunicazioni possono essere rettificate e integrate anche dopo 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione applicando il ravvedimento operoso;
  • le fatture emesse devono essere incluse nella comunicazione che comprende la data di emissione (ad esempio, per quanto riguarda il 2017 la comunicazione relativa al primo semestre deve contenere le informazioni relative alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017). Inoltre, gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture al trimestre successivo a quello di emissione, devono comunicare i dati delle fatture emesse con riferimento al trimestre in cui le fatture vengono registrate;
  • l’emissione di fatture cointestate verso cessionari/committenti (soggetti passivi IVA) non è ammessa; nel caso di una fattura emessa nei confronti di cessionari/committenti, non soggetti IVA, vanno indicati i dati di uno solo dei destinatari.