Chiarimenti in materia di versamenti IVA, Risoluzione

L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 73 del 20 giugno 2017,  ha fornito delle risposte ad un serie di dubbi sui versamenti IVA sorti a seguito delle novità apportate dal D.L. n. 193/2016 agli artt. 6 e 7 del regolamento di cui al D.P.R. n. 542/1999.
In particolare, il documento di prassi ha chiarito che:

  • anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono versare l’IVA oltre il 16 marzo;
  • è possibile compensare il debito IVA con i crediti che risultano dalla dichiarazione dei redditi e applicare la maggiorazione dello 0,40% solo alla parte del debito non compensata;
  • è possibile versare il saldo IVA annuale fino al 30 luglio:

                          –  fino al 30 giugno occorre maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;

– dall’importo risultante bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40% per il mese di luglio;

  • chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno;
  • è sempre possibile compensare, anche in caso di rateazione, e l’incremento dello 0,40% deve essere applicato solo all’importo effettivamente da versare al netto della compensazione.