FATTURA ELETTRONICA. Acquisto Carburante. Alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

Il panorama legislativo Italiano, fino al 2018, é stato continuamente innovato, in relazione alla normativa emanata per regolamentare l’uso della Scheda Carburante, (documento atto a certificare l’acquisto di carburante per autotrazione presso distributori di carburanti stradali ed in particolari condizioni atte a consentire la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA).

In molti, compreso lo scrivente, con un pizzico di coerenza, nell’arco del 2018, abbiamo atteso, soprattutto dopo il rinvio dell’entrata in vigore “piena” della fatturazione elettronica in capo ai distributori di carburanti (fine della scheda carburante), che doveva iniziare al 10/07/2018 e riviata al 01/01/2019,  un chiarimento, dettagliato, circostanziato e preciso,  da parte dell’Agenzia delle Entrate, in relazione alle informazioni minime e condizionanti la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA, alla luce della messa a riposo della “Scheda Carburante”.

L’attesa é stata lunga, la risposta avrebbe dovuto essere più articolata oltre che tempestiva, ma comunque, dopo l’entrata in vigore, al 01/01/2019, dell’obbligo della fatturazione elettronica al finer di effettuare l’acquisto di di carburante per autotrazione presso distributori di carburante stradali, l’Agenzia delle Entrate, il 31/01/2019, durante il noto convegno TELEFISCO 2019 organizzato dal Sole24Ore ha formalmente affermato che  “nei rifornimenti di carburante è facoltativa l’indicazione della targa nella fattura elettronica , tuttavia, resta la possibilità di inserire questo dato nel campo degli “Altri Dati Gestionali”. La riferibilità al contribuente per la deducibilità del costo e di detraibilità dell’Iva non è quindi conseguente all’indicazione della targa in fattura, ma all’utilizzo obbligatorio di un mezzo di pagamento tracciabile”.

Lo scrivente “ha preso atto” di questa risposta, ma avrebbe gradito, che l’Agenzia delle Entrate, avvesse dato qualche indicazione relativamente a quali meccanismi intende utilizzare in futuro per poter comprendere se l’acquisto di carburante per autotrazione, rientra fra gli acquisti  “per autocarri” oppure “per autovetture”.

Alla luce di questo

  • “vuoto d’informazione da parte dell’Agenzia delle Entrate”;
  • ma in presenza di norme che differenziano la deducibilità del costo carburante e la detraibilità dell’IVA, in base alla tipologia di autoveicoli per il quale sono stati fatti acquisti di carburante presso impianti stradali,

unicamente per le “AZIENDE” operanti in qualsivoglia settore (commerciante, artigiano, industria) o con qualsivoglia forma giuridica (ditta individuale, impresa famigliare, società di persone  o di capitali), che nel proprio parco autoveicoli, possiedono autoveicoli a deducibilità e detraibilità limitata;

VI CONSIGLIAMO, AL FINE DI EVITARE POTENZIALI FUTURE CONTESTAZIONI:

  • DI RICHIEDERE AL GESTORE DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE DI FAR INSERIRE NELLA FATTURA ELETTRONICA, LA TARGA DELl’AUTOVEICOLO A DEDUCIBILITA’ E DETRAIBILITA’ LIMITATA,  CHE EFFETTUA IL RIFORNIMENTO;
  • QUALORA DETTO INSERIMENTO, PER QUALSIVOGLIA MOTIVO, NON VENGA EFFETTUATO, DOVRETE PREDISPORRE UNA DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO (reperibile nell’area Modulistica del sito sotto area ATTO NOTORIO), OGNI MESE, ENTRO LA DATA DELLA LIQUIDAZIONE DEL MESE SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO,  NELLA QUALE INDICATE:
  1. QUALI FATTURE CONTENGONO ACQUISTI DI CARBURANTE A A DEDUCIBILITA’ E DETRAIBILITA’ LIMITATA;
  2. QUALI RIFORNIMENTI (DATA ED IMPORTO), IN DETTE FATTURE, SONO RELATIVI AD AUTOVEICOLI A DEDUCIBILITA’ E DETRAIBILITA’ LIMITATA;
  3. TRASFORMARE QUELLA DICHIARAZIONE IN UN FILE .PDF CONTENENTE LA CARTA D’IDENTITA’ DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  DELLA SOCIETA’ E PROVVEDERE A DARE FIRMA ELETTRONICA AL MEDESIMO FILE CON APPOSIZIONE DELLA MARCA TEMPORALE;

per i “PROFESSIONSITI” questa procedura non è necessaria poiché, già in passato, la deducibilità dei costi di carburante e la detraibilità della relativa IVA era già TOTALMENTE LIMITATA.

Lo studio resta a disposzione dei signori Clineti al fine di assisterLi nell’apposizione della firma elettronica ma soprattutto nella predisposizione, recupero, otteniemnto ed apposizione della MARCATURA TEMPORALE.