AFFITTI BREVI – CASA VACANZE: Novità dal Decreto Sicurezza Bis. Comunicazione dei documenti ospiti alla Questura, in casi specifici, entro 6 ore.

Il costante incremento delle strutture ricettive per i così detti AFFITTI BREVI, stanno portando il legislatore ad innovare continuamente la normativa, tutt’ora non definitiva. Per questo tipo di strutture, gli adempimenti sono ulteriormente appesantiti, dopo la conversione in Legge del Cd. Decreto Sicurezza Bis .

In particolare, l’articolo 5, modificato in sede di conversione prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate,  debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. Nel testo originario del decreto-legge è prevista la comunicazione “immediata” da parte dei gestori.

Attenzione però che l’entrata in vigore della disposizione è subordinata alla adozione di un decreto del Ministero dell’interno che integri le modalità di comunicazione telematica alle questure, é tenendo conto dell’attuale crisi di Governo, é probabile detto ulteriore decreto, trardi ad arrivare. Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto restano in vigore i termini precedenti (24 ore).

L’art. 109 del T.U.P.S. (Testo Unico di Pubblica Sicurezza) vigente, impone  l’obbligo di comunicazione per i soggiorni non superiori a un giorno vige

  • per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte)
  • per i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere (compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali), ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma.

Tali soggetti possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità (o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti) e sono tenuti a comunicare le generalità delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax.
Il decreto del Ministero dell’interno del 07/01/2013, recante le modalità di comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive, prevede che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate, e comunque all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti.