Come effettuare il pagamento dei Mod. F24 dopo il 09/06/2017?

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017,  fornisce chiarimenti in relazione all’obbligo di utilizzo del Modello F24 telematico per i versamenti eseguiti da soggetti titolari di partita IVA, contenenti crediti tributari in compensazione.

F24 TELEMATICO OBBLIGATORIO

A decorrere dal 24 aprile 2017, è stato introdotto l’obbligo generalizzato per i soggetti titolari di partita IVA di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 telematico), qualora il pagamento delle imposte, dei contributi e dei premi sia effettuato utilizzando in compensazione, tramite F24, i crediti relativi a:
– imposta sul valore aggiunto (IVA);
– imposte sui redditi e relative addizionali (IRPEF, Addizionali comunale e regionale, IRES);
– ritenute alla fonte;
– imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
– imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In tal caso, dunque, non è più possibile effettuare il pagamento utilizzando, ad esempio, i servizi di home-banking.
Peraltro, l’obbligo del Modello “F24 telematico” è già previsto in caso di utilizzo in compensazione di alcuni specifici crediti d’imposta, secondo le prescrizioni delle relative norme istitutive, allo scopo di consentire il monitoraggio dell’ammontare utilizzato in relazione a quello riconosciuto (ad esempio, crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).
Qualora il versamento sia effettuato senza utilizzare il Modello F24 telematico, lo stesso si considera omesso.

CHIARIMENTI DEL FISCO E DEROGHE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, tuttavia, che la compensazione di crediti tributari tramite modello F24, non sempre rende obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (cd. “F24 telematico”). Tale obbligo, infatti, sussiste soltanto nelle ipotesi in cui si realizza una compensazione cd. “orizzontale o esterna”, cioè tra debiti e crediti di diversa natura.  Di conseguenza, qualora, il versamento riguardi debiti tributari compensati con crediti della stessa natura è possibile utilizzare, indistintamente, il modello F24 telematico ovvero le modalità ordinarie (ad esempio, i servizi di home banking).
Occorre sottolineare, inoltre, che l’obbligo generalizzato di utilizzo del modello F24 telematico non interessa i soggetti non titolari di partita IVA.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in particolare, che per tutti i contribuenti (anche non titolari di partita IVA) sussiste l’obbligo di eseguire i versamenti esclusivamente:
– mediante il modello F24 telematico, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– mediante il modello F24 telematico ed servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

Allo scopo di semplificare le attività di compensazione dei crediti tributari, utilizzando le modalità di versamento corrette, l’Agenzia delle Entrate ha individuato in appositi elenchi:
– i crediti tributari, ed i relativi codici tributo, per i quali l’utilizzo in compensazione deve essere sempre effettuato attraverso il modello F24 telematico, da tutti i contribuenti;
– i crediti tributari, ed i relativi codici tributo, il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, del modello F24 telematico;
– i crediti tributari, ed i relativi codici tributi, il cui utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte dei soggetti titolari di partita IVA, può essere effettuato anche con le ordinarie modalità (ad esempio, home banking) se interessa il pagamento di debiti della stessa natura, risolvendosi in sostanza in una compensazione “interna” (ad esempio, credito IVA annuale in compensazione del debito per IVA periodica).

Restano escluse dall’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico, in ogni caso, le compensazione effettuate con i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate a titolo di “bonus Renzi”.

Per ulteriori approfondimenti si riporta il testo integrale della Risoluzione N.68 del 09/06/2017 .

Chiarimenti in merito al trattamento fiscale della svalutazione dei crediti.

Con Risoluzione 8 maggio 2017, n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale della svalutazione dei crediti a seguito dei dubbi interpretativi emersi con la Sentenza 1° luglio 2015, n. 13458. In particolare, l’Agenzia ha ribadito quanto precisato con la Circolare n. 26/2013, ossia:

  • per verificare l’ammissibilità della deduzione fiscale delle svalutazioni dei crediti è necessario confrontare il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti con il totale della svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti” e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
  • se in un esercizio, il totale complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti supera il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito.

Attività di servzio ai fini dell’IVA. Definizione e norma.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le prestazioni di servizi sono definite, in via residuale, come le operazioni che non costituiscono cessioni di beni (art. 24 par. 1 della direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE).
L’art. 3 del DPR 633/72 distingue le prestazioni di servizi “in senso stretto” (art. 3 co. 1) da quelle ad esse assimilate (art. 3 co. 2), anch’esse rilevanti ai fini IVA; per entrambe le tipologie di prestazioni, la norma richiede che le stesse siano effettuate “verso corrispettivo”.
L’art. 6 del DPR 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate ai fini IVA all’atto del pagamento del corrispettivo; il pagamento è quindi un elemento essenziale ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione tributaria, fatta salva l’ipotesi della fatturazione anticipata.

  • PRESTAZIONI DI SERVIZI “IN SENSO STRETTO”. In via di principio, costituiscono prestazioni di servizi “in senso stretto” tutte quelle prestazioni, rese a titolo oneroso, effettuate in base ai seguenti contratti:

•contratto d’opera (art. 2222 ss. c.c.);
•appalto (art. 1655 c.c.);
•trasporto (art. 1678 ss. c.c.);
•mandato (art. 1703 ss. c.c.);
•spedizione (art. 1737 c.c.);
•agenzia (art. 1742 c.c.);
•mediazione (art. 1754 c.c.);
•deposito (art. 1766 c.c.).

L’elencazione ha carattere esemplificativo, in quanto:
•come anticipato, la nozione di “prestazione di servizio” ha carattere residuale, essendo tale tutto ciò che non è cessione di beni (R.M. 24.2.82 n. 332663);
•costituiscono prestazioni di servizi “in senso stretto”, in generale, tutte le prestazioni che consistono in obbligazioni di fare, non fare e permettere, indipendentemente dalla fonte, purché a titolo oneroso (art. 3 co. 1 del DPR 633/72); può trattarsi di un contratto, ma anche di un atto amministrativo.

  • PRESTAZIONI DI SERVIZI “ASSIMILATE”. Le operazioni equiparate alle prestazioni di servizi “in senso stretto” (di cui al co. 1 dell’art. 3 del DPR 633/72), in quanto tali rilevanti ai fini IVA, sono individuate dal co. 2 dell’art. 3. Si tratta, nel dettaglio:

•delle concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
•cessioni, concessioni e licenze di beni immateriali
•prestiti di denaro
•somministrazioni di alimenti e bevande
•cessioni di contratti

La contestazione di fatture false non richiede l’esibizione di prove certe.

La Corte di Cassazione, con ordinanza 19 maggio 2017,n. 12649,, ha stabilito che, qualora vengano riscontrate fatture false relative ad operazioni inesistenti, l’onere di fornire prove certe non grava sull’Amministrazione Finanziaria, poiché la detrazione d’imposta può essere contestata anche sulla base del principio di presunzione.
Ricade, invece, in capo al contribuente dimostrare:

  • la legittimità della detrazione o della deducibilità del costo;
  • la mancanza di consapevolezza di partecipare ad un’operazione fraudolenta

Diritto camerale 2017: autorizzate le maggiorazioni

Con Decreto 22 maggio 2017, che verrà pubblicato prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per il triennio 2017, 2018 e 2019, l’incremento del 20% delle misure del tributo camerale dovuto a 79 Camere di commercio.
Le imprese che effettuano il pagamento del diritto annuale prima della pubblicazione ufficiale del Decreto, senza considerare l’incremento, potranno eseguire il conguaglio entro il 30 novembre 2017, termine previsto per il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Comunicazioni preventive e dichiarazione integrativa assistita per i redditi 2013 non dichiarati

L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato Stampa 5 giugno 2017,  ha reso noto l’invio di 100 mila comunicazioni indirizzate ai contribuenti persone fisiche relativamente a redditi che, in base alle informazioni contenute nelle banche dati, non risultano dichiarati, in tutto o in parte nel 2014 (anno di imposta 2013).
L’Agenzia ha chiarito che, nell’ottica del dialogo preventivo, i destinatari potranno:

  • sanare l’anomalia mediante <b, beneficiando delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso;
  • correggere la dichiarazione direttamente online e in maniera assistita, in quanto il destinatario potrà trovare nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione originaria che potrà essere integrata sulla base di un prospetto precompilato. Una volta apportate le correzioni, sarà sufficiente inviare la dichiarazione integrativa e stampare il Mod.F2 4 per il versamento degli importi dovuti.

Il RSPP non é responsabile per lesioni colpose aggravate ai danni dell’operaio

In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito l’insussistenza della responsabilità del reato di lesioni colpose aggravate, a carico del RSPP, per l’incidente occorso all’operaio,  in quanto lo stesso ha segnalato con il DVR  in modo preciso la pericolosità della macchina e l’inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 27516 del 1° giugno 2017, ha chiarito che, invece, è stato giustamente condannato il datore di lavoro, colpevole di non aver raccolto la sollecitazione ad intervenire per eliminare la situazione di rischio contenuta nel DVR.

 

ATTENZIONE! :  La discriminante fra “RESPONSABILITA’ DEL REATO” piuttosto che “NON ESSERE RESPONSABILE” in capo al RSPP, é stata determinata dalla accuratezza con cui lo stesso RSPP,    ha segnalato, con il DVR,  in modo preciso la pericolosità della macchina e l’inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge

No all’esenzione d’imposta se il contribuente si affida alla “prassi”.

Con la sentenza n. 12635 del 19 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che la “prassi” in materia tributaria non costituisce fonte di diritti e obblighi e che pertanto, nel caso in cui il contribuente si sia affidato ad un’interpretazione errata dell’amministrazione finanziaria sono escluse solamente le relative sanzioni e gli interessi, senza alcuna esenzione dall’imposta (art 10, comma 2, L. n. 212/2000).

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento della tassa di soggiorno

Con Risoluzione 30 maggio 2017, n. 64, l’Agenzia delle Entrate ha  ridenominato i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 74/2011 per il versamento, con Mod. F24, del contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, ai sensi dell’art. 14, comma 16, lett. e), D.L. n. 78/2010.
Con D.Lgs. n. 23/2011, infatti, la possibilità di istituire tale imposta è stata estesa ad altri comuni, si è quindi, reso necessario ridenominare i seguenti codici al fine di permettere il corretto versamento a tutti gli enti che hanno predisposto il contributo:

  • 3936” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011“;
  • 3937” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – INTERESSI“;
  • 3938” denominato “Impo sta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – SANZIONI.

I codici tributo vanno esposti nella sezione “IMU e altri tributi locali” e possono essere utilizzati esclusivamente dai comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, elencati nella “Tabella degli enti convenzionati per il pagamento dei tributi.”