Condannato il datore di lavoro per mancato versamento ritenute dei dipendenti.

La Corte di Cassazione ritorna nel merito della punibilità del datore di lavoro che non versa le ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori, propendendo per il cd. “pugno duro”: il fatto che il datore sia incensurato e che abbia superato di poco la soglia di punibilità penale (10.000 euro) non può configurare la tenuità del fatto, e quindi scatta la sanzione penale.
La Sentenza n. 5603 pubblicata il 7 febbraio 2017 condanna così un datore di lavoro incensurato per aver omesso il versamento di 10.198 euro di ritenute previdenziali e accoglie la tesi della procura della repubblica: lo sforamento del limite, ancorché per poche centinaia di euro, e il fatto che il datore di lavoro sia incensurato, non sono indice della non abitualità della condotta e, inoltre, i giudici della Corte Suprema chiariscono che la tenuità del fatto non va valutata solo sull’eccedenza di imposta non versata rispetto al limite, ma su tutto l’importo.

Regolarizzazione dello Splafonamento per gli Esportatori Abituali

Con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2017, n. 16,  vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità di regolarizzazione dello “splafonamento” a seguito di acquisti/importazioni di beni e sevizi da parte di esportatori senza il pagamento dell’IVA oltre il limite del plafond disponibile.
In particolare, l’Agenzia, confermando quanto già espresso in precedenti documenti di prassi, ha illustrato le tre possibili procedure di regolarizzazione dello splafonamento, ossia:

  1. la richiesta al cedente/prestatore di effettuare la variazione in aumento dell’IVA;
  2. l’emissione di un’autofattura e il versamento diretto dell’IVA, delle sanzioni e degli interessi;
  3. l’emissione di un’autofattura entro il 31 dicembre dell’anno dello splafonamento e l’assolvimento dell’IVA, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica.

Si noti che quest’ultima procedura sembrava essere non più ammessa dall’Agenzia delle Entrate considerato il mancato richiamo della stessa nelle due ultime Circolari sull’argomento.

CREDITO D’IMPOSTA SPESE PER RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI 2017

Il 07/02 c.a. é la data da cui è possibile inviare l’istanza telematica di richiesta dell’agevolazione (ottenimento di un credito d’imposta) relativamente alle spese sostenute nel 2016. Si ricorda che detta procedura viene annoverata fra quelle definite “CLIC DAY” poiché il termine finale di invio é fissato nel 08/02 c.a. .

Contributi INPS IVS 2017 : Artigiani e commercianti

Con Circolare 31 gennaio 2017, n. 22, l’INPS ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione per il 2017 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.
In particolare, è stato previsto che:

  • le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2017 sono pari al 23,55 per cento per gli artigiani e al 23,64 per cento per i commercianti (incremento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2016);
  • per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, si continua ad applicare la riduzione di 3 punti percentuali;
  • trova ancora applicazione la riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestoni dell’Istituto;
  • è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.

I redditi minimale e massimale di riferimento per il 2017 rimangono invariati, a causa del tasso di inflazione negativo, e sono:

  1. reddito minimale: euro 15.548,00;
  2. reddito massimale: euro 76.872,00 (euro 100.324,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

La Circolare n. 22/2017 precisa che gli artigiani e i commercianti forfetari che hanno già beneficiato del regime contributivo agevolato nel 2016, non sono tenuti a rinnovare l’adesione al regime previdenziale agevolato entro il 28 febbraio 2017.

Ritenuta d’acconto “Condomini”. Doppio canale per il versamento.

Dal 1° gennaio 2017, gli amminsitratori condominaili, al fine di individuare la data ultima di versamento di una ritenuta d’acconto, dovranno prima di tutto capire in quanle “binario” si trovano:

  • ritenuta a titolo d’acconto pari al 20 % dell’imponibile della prestazione (parcelle di professionisti come Avvocati, Commercialisti, Geometri, ecc). In questo caso nulla é cambiato cioé il versamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del fornitore e se il 16 cade di sabato o domenica la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo;
  • ritenute a titolo di acconto pari al 4 % dell’importo della prestazione (appalti ad artigiani non rinetranti in un programma di agevolazione per ristrutturazione edilizia o recupero energetico). In questo caso c’è una novità.  L’art.1, comma 43 della legge 27.12.2006, n. 296 e l’articolo, comma 36, della legge 11.12.2016, n. 232 aggiungono due commi all’articolo 25 ter del Dpr 600, con decorrenza dalla data dell’01/01/2017, di cui, come segue: 2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato (nota: non viene indicato “può essere effettuato”) dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo.

In forza di questa novita gli amministratori condominiali hanno visto nascere un nuovo sistema di versamento delle ritenute d’acconto, quando si trovano in presenza di ritenute del 4 %.  La ritenuta andrà inserita in un “contenitore” che verificherà costantemente il raggiungimento di una delle due soglie, per condominio:

  1. l’importo di euro 500  (come somme di varie ritenute nei confronti di uno o più soggetti per una o più prestazioni), allora dovrà provvedere ad effettuare il versamento cumulativo entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del fornitore e se il 16 cade di sabato o domenica la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo;
  2. in caso di mancato raggiungimento della soglia di euro 500 entro il 30/06 allora, tenuto conto l’assenza di chiarimenti definitivi, tenuto conto dell’attuale tenore della norma, l’amministratore  dovrà provvedere ad effettuare il versamento cumulativo entro il 30/06 e se il 30/06 cade di sabato o domenica la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo; (notare che i due termini quello dei pagametni ai fornitori e quello delle ritenute coincide). Attenzione: il contatore temporale riparte dal 01/07 per verificare nuovamente il mancato raggiungimento del limite dei 500 euro entro il 31/12.

Tutti restiamo in attesa di conscere chiarimenti e precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Agevolazione “Prima Casa”. Ampliate le ipotesi di permanenza.

Con Risoluzione 26 gennaio 2017, n. 13, l’Agenzia delle Entrate, alla luce dell’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle ipotesi di decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che, qualora venga venduto, prima che siano trascorsi cinque anni, l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, non si decade dall’agevolazione se, su un terreno di cui si è già proprietari, viene costruito, entro un anno dall’alienazione, un immobile ad uso abitativo (di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9), da adibire ad abitazione principale.