Dichiarazioni d’intento: nuovo modello

Con Provvedimento 2 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento per l’acquisto o l’importazione di beni e servizi senza applicazione dell’IVA (che sostituisce il Provvedimento 12 dicembre 2014 e successive modificazioni), e le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
In particolare, il provvedimento prevede che il nuovo modello è utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Trasmissione telematica dei dati di fatture e corrispettivi: possibile l’opzione entro marzo 2017

Con Provvedimento 1° dicembre 2016, n. 212804, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche ai Provvedimenti 28 ottobre 2016, nn. 182070 e 182017, relativi alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 1, comma 3, e art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015).
In particolare, il Provvedimento in oggetto ha stabilito che:
• per il primo anno di applicazione, per consentire:

– la trasmissione dei dati delle fatture riferite alle operazioni del periodo d’imposta 2017 e seguenti;
– la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni del periodo d’imposta 2017 e seguenti;

                entrambe le opzioni possono essere esercitata entro il 31 marzo 2017;

• entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati trimestrali è possibile la modifica di dati già trasmessi relativi a fatture riferite al medesimo trimestre.

Infortunio all’apprendista in assenza di tutor: colpevoli il ddl e il responsabile prevenzione rischi

Con la Sentenza n. 50749 del 30 novembre 2016 la Corte di Cassazione interviene sulla responsabilità in caso di infortunio di un apprendista lasciato a svolgere la propria mansione senza il controllo del suo tutor, che era stato inviato a svolgere incarichi esterni alla sede abituale di lavoro.
Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che sussiste il reato di lesioni colpose sia per il datore di lavoro che per il responsabile di servizio e prevenzione rischi sul lavoro.